Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca norme volte a potenziare i servizi e gli strumenti di prima accoglienza e di intervento precoce per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, i minori e le persone di diverso orientamento sessuale, ponendo particolare attenzione alle cause precoci della violenza che, sul piano sociale e culturale, sono riconducibili alle diseguaglianze di genere.
      2. La presente legge detta, altresì, i criteri per la definizione e per l'accreditamento dei centri antiviolenza come servizi di prima accoglienza e di intervento precoce, di prevenzione della violenza nelle relazioni interpersonali, affettive e sessuali, nella vita privata e nelle sfere pubblica e lavorativa, di sostegno e di reintegrazione personale e sociale delle vittime della violenza familiare, sessuale e nei rapporti interpersonali, nonché di formazione degli operatori dei medesimi centri antiviolenza.
      3. La presente legge detta, inoltre, criteri per la riabilitazione dei condannati per taluni delitti di violenza.